02.072014

Spalma incentivi: ecco come funziona la rimodulazione tariffaria FV

L’articolo 26 del Dl 91/2014 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, per gli impianti FV di potenza nominale superiore a 200 kW incentivati in Conto energia, si applichi:

• una “spalmatura” dell’incentivo su un periodo di 24 anni (anziché 20), decorrente dall’entrata in esercizio dell’impianto;
• una rimodulazione dell’incentivo secondo le seguenti percentuali di riduzione (Tabella Allegato 2 – 17-25% in funzione del periodo residuo).
Nel caso di impianti incentivati con le tariffe onnicomprensive del Quinto Conto energia (Dm 5 luglio 2012), le riduzioni indicate in tabella si applicano alla sola componente incentivante.
Chi aderisce alla rimodulazione, può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato.
Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti Spa (Cdp). L’esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.
Regioni ed enti locali sono tenuti ad adeguare alla durata dell’incentivo così come rimodulata, la validità temporale dei permessi rilasciati per la costruzione e l’esercizio degli impianti interessati dalla rimodulazione.
In alternativa alla spalmatura su 24 anni, con rimodulazione progressiva delle tariffe, i titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW possono optare per una riduzione dell’8% dell’incentivo riconosciuto al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del Dl 91/2014), per la durata residua del periodo di incentivazione. La riduzione dell’8% si applica dal 1° gennaio 2015; l’opzione deve essere comunicata al GSE entro il 30 novembre 2014.
Sottolineiamo infine quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 26, che contiene una misura penalizzante per tutti gli impianti fotovoltaici in Conto energia, indipendentemente dalla loro potenza.
Tale comma, infatti, stabilisce che – a decorrere dal secondo semestre 2014 – il GSE eroga le tariffe incentivanti “con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo.”
Le modalità operative dovranno essere definitive dal GSE entro il 10 luglio 2014 e successivamente approvate con decreto dal Ministro dello sviluppo.

Per approfondimenti: http://www.nextville.it/news/1760

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