03.072014

Decreto competitività – credito di imposta su investimenti beni strumentali

Nel DL 91/2014 è prevista l’introduzione di un credito d’imposta per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e impianti) compresi nella divisione 28 tabella Ateco destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

Soggetti interessati:

• persone fisiche esercenti attività commerciale;
• società in nome collettivo e in accomandita semplice;
• società di armamento;
• società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciale;
• società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
• società per azioni;
• società in accomandita per azioni;
• società a responsabilità limitata;
• società cooperative e di mutua assicurazione;
• enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno o non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale

L’agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Possono usufruire dell’agevolazione anche i soggetti “neo-costituiti” ovvero  i soggetti costituiti dopo la data di entrata in vigore del decreto. In particolare, le imprese che hanno iniziato o inizieranno l’attività nel corso del 2014, nonché quelle che inizieranno l’attività nel 2015, potranno beneficiare dell’agevolazione per il valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.

Settori esclusi

Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti esercenti attività non produttive di reddito d’impresa, quali:

• persone fisiche e le società semplici, con riferimento all’attività agricola svolta entro i limiti previsti dall’articolo 32 del TUIR;
• persone fisiche, con riferimento all’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR;
• associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché le società tra avvocati (cfr. risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2003);
• enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa.

Investimenti agevolabili

Si tratta di investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e impianti) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO

28.1 MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

28.11 MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.2 ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.3 MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

28.4 MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI

28.9 ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

Ovvero macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione

Modalità di acquisizione dei beni

Non esistono ulteriori precisazioni riguardanti le modalità di acquisizione dei beni. Quindi sono ammessi anche:

• CONTRATTI DI APPALTO
• CONTRATTO DI LEASING CON OPZIONE DI ACQUISTO FINALE DEL BENE A FAVORE DELL’UTILIZZATORE

NO LEASING OPERATIVO SENZA RISCATTO

Contributo concedibile

Viene  attribuito un credito d’imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni si considera la media risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto.

Modalità

Il credito d’imposta in esame va ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24. La prima quota annuale è, utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Perciò in caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota dovrebbe essere utilizzabile dal 1° gennaio 2016. È inoltre previsto che al credito d’imposta non si applichi il limite all’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU. Il beneficio fiscale non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP

Tempistiche

Gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 30 giugno 2015, ad esclusione di quelli con importo unitario inferiore a 10.000 euro