Decreto competitività – credito di imposta su investimenti beni strumentali
Nel DL 91/2014 è prevista l’introduzione di un credito d’imposta per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e impianti) compresi nella divisione 28 tabella Ateco destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
Soggetti interessati:
L’agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Possono usufruire dell’agevolazione anche i soggetti “neo-costituiti” ovvero i soggetti costituiti dopo la data di entrata in vigore del decreto. In particolare, le imprese che hanno iniziato o inizieranno l’attività nel corso del 2014, nonché quelle che inizieranno l’attività nel 2015, potranno beneficiare dell’agevolazione per il valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
Settori esclusi
Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti esercenti attività non produttive di reddito d’impresa, quali:
Investimenti agevolabili
Si tratta di investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari e impianti) compresi nella divisione 28 della tabella ATECO
28.1 MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.11 MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.2 ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.3 MACCHINE PER L’AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
28.4 MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
28.9 ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
Ovvero macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione
Modalità di acquisizione dei beni
Non esistono ulteriori precisazioni riguardanti le modalità di acquisizione dei beni. Quindi sono ammessi anche:
NO LEASING OPERATIVO SENZA RISCATTO
Contributo concedibile
Viene attribuito un credito d’imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni si considera la media risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto.
Modalità
Il credito d’imposta in esame va ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24. La prima quota annuale è, utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Perciò in caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota dovrebbe essere utilizzabile dal 1° gennaio 2016. È inoltre previsto che al credito d’imposta non si applichi il limite all’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU. Il beneficio fiscale non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP
Tempistiche
Gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 30 giugno 2015, ad esclusione di quelli con importo unitario inferiore a 10.000 euro